Regolamento di Istituto
Art. 1
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Art. 2
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative. È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l'Assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.
Art. 3
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
Art. 4
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di
apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
Art. 5
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le
modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione di tutta la comunità scolastica.
Art. 6
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.
Art. 7
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza
delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
Art. 8
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le
decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle
condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti). Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.
Art. 9
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.
Art. 10
La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).
Art. 11
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli
insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.
Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 196/03; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.
Art. 12
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità
alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola
promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza (laddove presenti). Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.
Art. 13
I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.
Art. 14
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Ad avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico.
Art. 15
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).
Art. 16
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in quattro tabelle, che fanno riferimento:
• alle infrazioni
disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (tabella A)
• alle infrazioni
disciplinari gravi e individuali (tabella B)
• alle infrazioni disciplinari sanzionabili
pecuniariamente (tabella C)
Art. 17
Per l'irrogazione delle sanzioni alle lettere f) e g) e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art. 7. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 6.2 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.
Assemblea d'Istituto |
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FONTI NORMATIVE: D.L.vo 297/1994 TESTO UNICO IN MATERIA D'ISTRUZIONE C.M. 312/1979 REGOLAMENTO D'ISTITUTO
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N.D.R. Poichè riteniamo l'argomento di fondamentale interesse e considerando che non tutti possono avere dimestichezza nel consultare le norme, proponiamo un testo coordinato dove sono espressi i punti più importanti delle fonti normative citate sopra.
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Il Decreto Legislativo n.297 del 1994 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" nella Parte 1^ - Titolo 1 - art.12 riconosce agli studenti il diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola. L'art. 13 precisa che è consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata ma in numero non superiore a quattro. Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea di Istituto può articolarsi in Assemblea di classi parallele. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'Assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. L'art.14 indica la corretta procedura per la convocazione dell'Assemblea d'Istituto, nonchè il suo funzionamento. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. La C.M. 312/1997 stabilisce che l’Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento: la formulazione della legge porta a considerare come obbligatoria da parte dell’Assemblea, l’ approvazione del proprio regolamento: per esigenze funzionali, appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima Assemblea dell’anno. Il regolamento può successivamente essere modificato, o confermato, o sostituito con altro regolamento. Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto: tale formalità che costituisce adempimento obbligatorio non implica però che l’efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione o convalida del regolamento stesso da parte del Consiglio di Istituto. Il Consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione. L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco o dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa: sul piano pratico, in caso di esistenza del comitato, spetta comunque all’Assemblea decidere se i lavori della Assemblea stessa debbono essere regolati dal comitato o da un Presidente eletto. Infine, è da notare che è lasciato alla libera scelta della Assemblea decidere se il Presidente di quest’ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un periodo più prolungato. Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell’Istituto né alcuna deliberazione del Consiglio di Istituto possono limitare il diritto del Preside e degli insegnanti di assistere all’Assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell’Assemblea studentesca. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea. In considerazione di tali normative, nel Regolamento del nostro Istituto, sono contenute le indicazioni operative per indire un'Assemblea di Istituto. La richiesta di Assemblea di classe o di Istituto deve contenere la precisa indicazione dell’ordine del giorno. Il modulo di richiesta indirizzato al Dirigente Scolastico si ritira negli orari di apertura all'Ufficio Didattica. La convocazione dell’Assemblea, autorizzata dal Preside, deve essere comunicata agli studenti con un preavviso di sei giorni. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni. |
Regolamento delle assemblee d'Istituto
Art. 1. Diritto di Assemblea
• Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in Assemblea a livello di classe di corso e di Istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
• L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola alla Assemblea stessa.
Art. 2. Funzione
• Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Art. 3. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.
• L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
• La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea o 10 giorni in caso l’Assemblea si svolga al di fuori dell’edificio scolastico.
• In caso di necessità o di particolare urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell’Assemblea su richiesta del solo Presidente dell’Assemblea e con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso.
Art. 4. Svolgimento
• L’Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 5. Partecipazione di esperti
• Alle assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente.
Art. 6. Presidenza
• Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di Presidente dell’Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l’Assemblea o delegare un altro studente.
Art. 7. Vigilanza
• Il Presidente dell’Assemblea, o il suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’Assemblea d’Istituto e l'ordine durante lo svolgimento di questa.
• Il Dirigente ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea.
Art. 8. Assemblee in edifici esterni a quelli scolastici
• L’Assemblea, per mancanza di spazi sufficientemente capienti, potrà svolgersi su richiesta del Comitato Studentesco in locali esterni concessi da Enti Pubblici oppure in locali con pagamento del fitto a carico delle famiglie per un massimo di quattro Assemblee esterne l'anno. Qualora gli studenti dovessero organizzare nell’ambito dell’Assemblea attività che richiedono la presenza di esperti, il pagamento di questi sarà condiviso tra gli studenti e la scuola. In occasione delle assemblee, gli studenti si recheranno presso il luogo di svolgimento di tale Assemblea autonomamente rispettando un orario prestabilito presentando un' autorizzazione scritta firmata dal genitore dell’alunno almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. È necessaria la nota informativa dei maggiorenni. I rappresentanti di classe sono tenuti a raccogliere le autorizzazioni e a depennare dall'elenco della classe coloro che non ne sono muniti quindi presentare tutto in segreteria. Lo stesso elenco sarà aggiornato la mattina dell'Assemblea con le presenze effettive degli alunni dopo l'appello effettuato dai rappresentanti di classe. Gli elenchi saranno poi consegnate ai rappresentanti d'Istituto che a loro volta li presenteranno in segreteria. Gli alunni che hanno presentato l'autorizzazione sono tenuti rimanere nel luogo di Assemblea fino al termine stabilito. In caso di mancanza di autorizzazione l'alunno è tenuto a rimanere nell'edificio scolastico e a svolgere le normali attività. In caso di assenza, questa deve essere giustificata.